SGRAVI FISCALI PER PERSONE FISICHE, ENTI NON COMMERCIALI, IMPRESE E SOCIETÀ
Si specifica che, essendo l’erogazione anzidetta a favore di un Ente senza scopo di lucro ONLUS, al soggetto donante spettano le seguenti deduzioni / detrazioni (a condizione che il versamento venga effettuato a mezzo banca, ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari – vedasi C.M. Agenzia Entrate 19.08.2005, n. 39/E):
Per le Persone fisiche (in alternativa):
a. una detrazione d’imposta pari al 26% dell’importo effettivamente erogato - sino a concorrenza della somma di Euro 30.000,00 (art. 15, comma 1.1 del TUIR ;
b. una deduzione dal reddito imponibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato - sino all’importo massimo di Euro 70.000,00 (art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80)
Per gli Enti non commerciali (in alternativa):
a. una detrazione d’imposta pari al 19% dell’importo effettivamente erogato - sino a concorrenza della somma di Euro 30.000,00 (art.147, comma 1, del TUIR come chiarito dalla Ris. 89/E del 17/10/2014);
b. una deduzione dal reddito imponibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato - sino all’importo massimo di Euro 70.000,00 (art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80);
Per le Imprese e le Società:
l’integrale deduzione per importi non superiori a Euro 30.000,00 oppure al 2% del reddito d’impresa dichiarato (artt. 56 e 100, comma 2, lett. h del TUIR). In alternativa, solo per i soggetti IRES, la deduzione dal reddito d’impresa nel limite del 10% dello stesso, sino all’importo massimo di Euro 70.000,00 (art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80).